Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui t ale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materi ale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerci ale .
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventu ale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è indicato t ale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione
al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far v ale re o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.